La Cassazione fissa un nuovo principio sull’alcoltest: se due test consecutivi danno risultati diversi, si considera quello più basso.
La guida in stato di ebbrezza rappresenta uno dei reati stradali più sanzionati in Italia, ma una recente sentenza della Corte di Cassazione ha introdotto una novità che potrebbe incidere in maniera significativa su controlli, sanzioni e processi. La decisione nasce da un caso concreto e stabilisce che, nel caso di due alcoltest effettuati a breve distanza l’uno dall’altro, debba essere considerato valido il risultato più basso. Una pronuncia che non solo rafforza il principio del favor rei, ma impone anche nuove attenzioni alle forze dell’ordine nel momento dell’accertamento.

Il caso concreto e la posizione della Corte
La vicenda giudiziaria è avvenuta in Calabria, dove un automobilista era stato fermato e sottoposto a due rilevazioni etilometriche consecutive. Il primo test aveva rilevato un tasso alcolemico di 1,56 g/l, valore che, secondo il Codice della Strada, comporta sanzioni molto severe, tra cui l’arresto e la sospensione della patente fino a due anni. Tuttavia, il secondo test, effettuato poco dopo, aveva mostrato un valore inferiore, pari a 1,32 g/l.
Nonostante ciò, i giudici d’appello avevano confermato la condanna sulla base del primo valore. L’uomo ha fatto ricorso in Cassazione, e la Suprema Corte ha ribaltato la sentenza. Secondo i giudici di legittimità, l’assorbimento dell’alcol nell’organismo non è un processo lineare e può produrre fluttuazioni nei risultati anche a pochi minuti di distanza. Di conseguenza, il valore più basso è quello che deve essere preso come riferimento, a tutela dell’imputato e nel rispetto del principio di legalità.
Le implicazioni giuridiche e operative della sentenza
Questa sentenza rappresenta un punto di svolta per l’interpretazione dell’articolo 186 del Codice della Strada, il quale prevede l’obbligo di due rilevazioni per accertare l’effettivo stato psicofisico del conducente.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 34476/2024, riportate da varie fonti), assumere automaticamente la prima misurazione come quella valida può risultare ingiusto, specialmente in presenza di una seconda lettura meno grave. Questo orientamento rafforza il diritto alla difesa e pone un limite al rischio di errori tecnici o fisiologici. In futuro, polizia stradale e magistratura dovranno quindi attenersi a questo criterio, valutando con maggiore prudenza l’esito delle rilevazioni etilometriche.